I Giardini di Eidos Santa Agata Li Goti |
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Tipologia di strutture di microricettività
Si intendono come strutture di microricettività le atttività commerciali o familiari
munite di licenza o autorizzazione comunale variamente
denominate dalle normative regionali come: B&B, Affittacamere, Pensioni, Ostelli, Case vacanza,
Residence, Garni, Piccoli hotel etc.
In Italia l'intera materia di dette strutture è disciplinata da leggi regionali che presentano
notevoli variazioni in tema di numero di camere ammissibili, di prestazioni di servizi ai clienti
e di possesso di determinate dotazioni nelle camere e/o negli spazi comuni.
Queste leggi regionali
possono essere consultate nal sito dell'ANBBA", prestigiosa e storica associazione nazionale
che ha curato un pregevole lavoro di raccolta di dette leggi all'interno del proprio sito
rendendole generosamente disponbili e scaricabili a tutti i visitatori.
Il titolare dell'attività di microricettività ha l'obbligo di consegnare, entro 24 ore
la sceda di notifiazione di presenza ospiti, sottoscritta dall'ospite, all'Autorità locale di
Pubblica Sicurezza o - in sua assenza - al
Sindaco con indicazione delle generalità del soggetto e dei suoi accompagnatori.
La consegna va sempre effettuata, indipendemente della durata pattuita, e della cittadinanza
dell'ospite.
L'adempimento verrà effettuato utilizzando un modulo in vendita presso le più importanti cartolerie
o creandolo secondo i requisiti previsti dalla vigente noramtiva o, più semplicemente
utilizzando la procedura ammministrativa disponbile per l'amministratore di questo sito.
L'art. 109 della Legge di P:S: 18 giugno 1931, n.173 prescrive l'obbligo da parte di qualsiasi
struttura che fornisce servizi di alloggio a terzi, di tenere un registro delle persone alloggiate
sul quale devono essere registrati clienti ed i loro accompagnatori riportando in pratica
tutti i dati inseriti nella relativa scheda di notificazione.
Il programma fornito in questo sito poiche memorizza i dati dei vari clienti per la stampa
della sceda di notifica e della ricevuta o fattura consente la elaborazione e la stampa
mensile di detto registro che, se effettuata manualmente, crea notevole perdita di tempo.
Il proprietario o il gestore dell'attività di microricettività, puo' rilasciare
normale ricevuta, sottoposta a bollo, se l'attività è effettuata, in modo consentito, senza partita IVA.
Se l'attività è esercitata con partita IVA il proprietario deve rilasciare
la ricevuta Fiscale/Fattura sui moduli prenumerati (ad esempio Mod.6740R della ditta Buffetti)
che possono essere stampati utilizzando la procedura ammministrativa disponbile per
l'amministratore di questo sito.
Tutte le strutture di microricettività sono tenute per legge a presentare il modello giornaliero ISTAT C/59
all'autorità locale a cio' delegata dall'istituto di statistica.
L'elaborazione e la consegna di detti modelli può essere effettuata mensilmente ma risulta
particolarmente complessa in quanto gli arrivi e le partenze di ogni giorno devono essere suddivise
e sommate per provincia se riferite ad ospiti italiani e per cittadinanza se riferiti ad ospiti
stranieri.
Inoltre bisogna seguire la sequenza dei presenti nella notte precedent e di quelli risultanti a fine giornata.
Accedendo al pannello di controllo con il "login" e scegliendo: Servizi per strutture italiane,
è possibile registrare il cliente, stampare la scheda notifica presenza ospite da inviare all'autorità di P.S:
,la ricevuta semplice o fiscale (o la fattura) ed il modello ISTA mensile.
- Per visionare un esempio dei predetti documenti elaborabili dal sito cliccare
in alto sull'ultima scheda di questa pagina.
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Locazioni Turistiche
L'intera materia delle locazioni è disciplinata dalla
legge 9
dicembre 1998 nr. 431. L'art. 1, comunque, esclude tutta la materia delle
locazioni per finalità turistiche dalle previsioni della suddetta norma.
Inoltre, alle locazioni concluse con finalità esclusivamente turistica non è
applicabile nemmeno la disciplina prevista dall'art. 5 della stessa legge,
ovvero quella relativa ai contratti di locazione di natura transitoria.
Pertanto, dalla disamina di questo combinato normativo emerge un'ampia
autonomia contrattuale lasciata dal legislatore alle parti (locatore e
locatario) che si atterranno, quindi, unicamente alle previsioni dettate dal
Codice Civile in materia di contratti.
A norma della già citata legge 431/98 il contratto per le locazioni
turistiche deve rispettare la forma scritta.
La registrazione del contratto è obbligatoria se il periodo di locazione è
superiore ai 30 giorni, pertanto alcun adempimento fiscale è dovuto per
locazioni turistiche di periodo inferiore.
In caso di registrazione del contratto, da effettuare presso l'Agenzia delle
Entrate competente, la relativa imposta risulta pari al 2% dell'importo del
canone di locazione e comunque non può essere inferiore ad 67 euro.
I citati obblighi relativi alla registrazione del contratto, vanno effettuati
entro il trentesimo giorno dalla stipula dell'atto (l'originaria previsione di
20 giorni è stata modificata con l'entrata in vigore della finanziaria
2004).
L'onere del pagamento dell'imposta è a carico ad entrambe le parti, ciascuna
per il 50%.
In caso di ritardato od omesso pagamento dell'imposta si applicano le
seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 31° ed il 60° giorno: soprattassa del 3,75%;
versamento effettuato entro l'anno: soprattassa del 6%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 3% annuo sull'imposta dovuta.
E' opportuno precisare, che gli adempimenti sin qui descritti riguardano la
normativa in materia di Imposta di Registro di cui al D.P.R. 131 del 26 aprile
1986. Il proprietario è chiaramente obbligato a riportare nella propria
dichiarazione dei redditi (salvo i caso di esonero alla presentazione di cui
all'art. 1 del D.P.R. 600/73), al quadro RB del modello, il totale dei redditi
percepiti nell'anno derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi finalità
(abitativa, turistica, commerciale etc.).
Attenzione inoltre, il legislatore ha previsto pesanti sanzioni a chi,
essendovi obbligato, omette la registrazione del contratto. Nei suoi confronti
infatti, gli organi accertatori dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato
(Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), possono procedere al recupero
della tassazione evasa contestando, altresì, presuntivamente, la esistenza del
citato rapporto anche per i quattro anni precedenti.
Per le locazioni turistiche, il proprietario o il gestore dell'immobile,
o della porzione di immobile locato, puo' rilasciare
normale ricevuta, sottoposta a bollo, se l'attività è effettuata liberamente senza partita IVA.
Se l'attività è esercitata con partita IVA il proprietario deve rilasciare
la ricevuta Fiscale/Fattura sui moduli prenumerati (ad esempio Mod.6740R della ditta Buffetti).
Nel caso si voglia acquisire la partita IVA si consiglia il codice di ATECO: 68.20.01
"Locazioni immobili propri" e per la registrazione in Camera di cimmercio la tipologia di
attività "Sub-locazioni di immobili ad uso turistico" che, a pagina 285 della guida REA della CCIA,
risulta classificata come "Attività libera".
Per le locazioni di durata superiore al mese solare, il proprietario
dell'immobile ha l'obbligo di effettare denuncia, entro 48 ore dalla consegna
dell'immobile, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o - in sua assenza - al
Sindaco (ex legge 59 del 1978) indicando le generalità del soggetto
locatore.
La comunicazione va sempre effettuata, indipendemente della durata pattuita,
se la locazione viene effettuata a favore di un cittadino straniero non
Comunitario.
L'adempimento verrà effettuato utilizzando i prescritti moduli di "cessione
del fabbricato". Una volta compilati i citati moduli verranno consegnati
personalmente o a mezzo raccomandata A/R postale
Al fine di consentire una veloce ricerca degli inquilini, anche su richuesta dell'autorità
di P.S. appare opportuno di tenere un registro degli stessi sul quale riportare i dati
dei clienti e dei loro accompagnatori come inseriti nel contratto di locazione turistica.
Il programma fornito in questo sito, poiche memorizza i dati dei vari inquilini per la stampa
del contratto e della ricevuta o fattura, consente la elaborazione e la stampa
mensile di detto registro che, se effettuata manualmente, crea notevole perdita di tempo.
Accedendo al pannello di controllo con il "login" e scegliendo: Servizi per strutture italiane,
è possibile registrare il cliente, stampare la scheda di rilevazione, il contratto, la ricevuta
(o la fattura) e, occorrendo, la comunicazione di Pubblica Sicurezza.
- Per visionare un esempio dei predetti documenti elaborabili dal sito cliccare
in alto sull'ultima scheda di questa pagina.
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Locazioni Transitorie Le locazioni transitorie interessano lavoratori che si trovano a vivere in una città diversa per esigenze di vario tipo (ad esempio esigenze di salute, contratti di lavoro a termine, stage o simili) ma che, comunque, hanno una durata limitata nel tempo logicamente superiore ad 1 mese. Questo tipo di locazione è caratterizzato da un rigore burocratico tale da scoraggiarne l’uso. I contratti di natura transitoria sono disciplinati dall'art. 5 della legge 431/98 e dall' art. 2 del decreto ministeriale del 5 marzo 1999, sostituito, a sua volta, dal decreto del 30 dicembre 2002. Per quanto concerne il canone, esso è oggetto di libera pattuizione solo al di fuori delle città “ad alta tensione abitativa” e dai Comuni ad esse limitrofi. In questi ultimi, infatti, il canone deve corrispondere alle tabelle proposte dai Comuni di appartenenza, che fanno riferimento ai canoni convenzionati. Forma scritta sempre obbligatoria. Registrazione del contratto sempre obbligatoria
I contratti di locazione transitoria devono avere una durata compresa fra uno e diciotto mesi
e possono essere stipulati, soltanto al ricorrere di certe esigenze abitative di tipo transitorio, che andranno non solo
dichiarate, ma anche accuratamente documentate (ad esempio attestato di iscrizione allo
stage).
A norma della già citata legge 431/98 il contratto per le locazioni
transitorie deve rispettare la forma scritta.
La registrazione del contratto è obbligatoria. e viene effettuata presso l'Agenzia delle
Entrate competente, la relativa imposta risulta pari al 2% dell'importo del
canone di locazione e comunque non può essere inferiore ad 67 euro.
I citati obblighi relativi alla registrazione del contratto, vanno effettuati
entro il trentesimo giorno dalla stipula dell'atto.
L'onere del pagamento dell'imposta è a carico ad entrambe le parti, ciascuna
per il 50%.
In caso di ritardato od omesso pagamento dell'imposta si applicano le
seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 31° ed il 60° giorno: soprattassa del 3,75%;
versamento effettuato entro l'anno: soprattassa del 6%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 3% annuo sull'imposta dovuta.
E' opportuno precisare, che gli adempimenti sin qui descritti riguardano la
normativa in materia di Imposta di Registro di cui al D.P.R. 131 del 26 aprile
1986. Il proprietario è chiaramente obbligato a riportare nella propria
dichiarazione dei redditi (salvo i caso di esonero alla presentazione di cui
all'art. 1 del D.P.R. 600/73), al quadro RB del modello, il totale dei redditi
percepiti nell'anno derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi finalità
(abitativa, turistica, commerciale etc.).
Attenzione inoltre, il legislatore ha previsto pesanti sanzioni a chi,
essendovi obbligato, omette la registrazione del contratto. Nei suoi confronti
infatti, gli organi accertatori dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato
(Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), possono procedere al recupero
della tassazione evasa contestando, altresì, presuntivamente, la esistenza del
citato rapporto anche per i quattro anni precedenti.
Per le locazioni transitorie, il proprietario o il gestore dell'immobile,
o della porzione di immobile locato, puo' rilasciare
normale ricevuta, sottoposta a bollo, se l'attività è effettuata liberamente senza partita IVA.
Se l'attività è esercitata con partita IVA il proprietario deve rilasciare
la ricevuta Fiscale/Fattura sui moduli prenumerati (ad esempio Mod.6740R della ditta Buffetti).
Nel caso si voglia acquisire la partita IVA si consiglia il codice di attività ATECO: 68.20.01
"Locazioni immobili propri" .
Per le locazioni transitorie, il proprietario
dell'immobile ha l'obbligo di effettare denuncia, entro 48 ore dalla consegna
dell'immobile, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o - in sua assenza - al
Sindaco (ex legge 59 del 1978) indicando le generalità del soggetto
locatore.
L'adempimento verrà effettuato utilizzando i prescritti moduli di "cessione
del fabbricato". Una volta compilati i citati moduli verranno consegnati
personalmente o a mezzo raccomandata A/R postale
Accedendo al pannello di controllo con il "login" e scegliendo: Servizi per strutture italiane,
è possibile registrare il cliente, stampare la scheda di rilevazione, il contratto di locazione transitoria, la ricevuta
(o la fattura), la comunicazione di Pubblica Sicurezza e scaricare il module per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di competenza.
- Per visionare un esempio dei predetti documenti elaborabili dal sito cliccare
cliccare in alto sull'ultima scheda di questa pagina.
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Locazioni per studenti Questa tipologia di contratto può essere sottoscritta sia dal singolo studente sia da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. Il canone di locazione è vincolato agli accordi locali: nell'accordo territoriale della Provincia di Siena per i contratti delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo sottoscritto nell'agosto 2003 si trovano infatti indicazioni precise sulla disciplina dei contratti di locazione in territorio senese e, in aggiunta, si determinano le fasce di canone sulla base di: zona della città (centro storico, semicentrale, periferica) stato dell'immobile (normale, mediocre) dimensioni dell'immobile (metratura) mobilia e suo status Questo tipo di contratto vieta il subaffitto; in caso di momentanea assenza da casa e desiderio di non lasciare la stanza inutilizzata, è però possibile presentare al proprietario una comunicazione di sublocazione abitativa parziale. Forma scritta sempre obbligatoria. Registrazione del contratto sempre obbligatoria
I contratti di locazione per studenti devono avere una durata compresa fra 6 e 36 mesi
e possono essere stipulati, soltanto al ricorrere di esigenze abitative di tipo transitorio,
connesse alla frequentazione di un corso di studi universitario o post universitario che andranno non solo
dichiarate, ma anche accuratamente documentate (ad esempio certificato di iscrizione allo
corso predetto).
A norma della già citata legge 431/98 il contratto per le locazioni
per studenti deve rispettare la forma scritta.
La registrazione del contratto è obbligatoria. e viene effettuata presso l'Agenzia delle
Entrate competente, la relativa imposta risulta pari al 2% dell'importo del
canone di locazione e comunque non può essere inferiore ad 67 euro.
I citati obblighi relativi alla registrazione del contratto, vanno effettuati
entro il trentesimo giorno dalla stipula dell'atto.
L'onere del pagamento dell'imposta è a carico ad entrambe le parti, ciascuna
per il 50%.
In caso di ritardato od omesso pagamento dell'imposta si applicano le
seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 31° ed il 60° giorno: soprattassa del 3,75%;
versamento effettuato entro l'anno: soprattassa del 6%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 3% annuo sull'imposta dovuta.
E' opportuno precisare, che gli adempimenti sin qui descritti riguardano la
normativa in materia di Imposta di Registro di cui al D.P.R. 131 del 26 aprile
1986. Il proprietario è chiaramente obbligato a riportare nella propria
dichiarazione dei redditi (salvo i caso di esonero alla presentazione di cui
all'art. 1 del D.P.R. 600/73), al quadro RB del modello, il totale dei redditi
percepiti nell'anno derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi finalità
(abitativa, turistica, commerciale etc.).
Attenzione inoltre, il legislatore ha previsto pesanti sanzioni a chi,
essendovi obbligato, omette la registrazione del contratto. Nei suoi confronti
infatti, gli organi accertatori dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato
(Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), possono procedere al recupero
della tassazione evasa contestando, altresì, presuntivamente, la esistenza del
citato rapporto anche per i quattro anni precedenti.
Per le locazioni per studenti, il proprietario o il gestore dell'immobile,
o della porzione di immobile locato, puo' rilasciare
normale ricevuta, sottoposta a bollo, se l'attività è effettuata liberamente senza partita IVA.
Se l'attività è esercitata con partita IVA il proprietario deve rilasciare
la ricevuta Fiscale/Fattura sui moduli prenumerati (ad esempio Mod.6740R della ditta Buffetti).
Nel caso si voglia acquisire la partita IVA si consiglia il codice di attività ATECO: 68.20.01
"Locazioni immobili propri" .
Per le locazioni per studenti, il proprietario
dell'immobile ha l'obbligo di effettare denuncia, entro 48 ore dalla consegna
dell'immobile, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o - in sua assenza - al
Sindaco (ex legge 59 del 1978) indicando le generalità del soggetto
locatore.
L'adempimento verrà effettuato utilizzando i prescritti moduli di "cessione
del fabbricato". Una volta compilati i citati moduli verranno consegnati
personalmente o a mezzo raccomandata A/R postale
Accedendo al pannello di controllo con il "login" e scegliendo: Servizi per strutture italiane,
è possibile registrare il cliente, stampare la scheda di rilevazione, il contratto di locazione transitoria, la ricevuta
(o la fattura), la comunicazione di Pubblica Sicurezza e scaricare il module per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di competenza.
- Per visionare un esempio dei predetti documenti elaborabili dal sito cliccare
cliccare in alto sull'ultima scheda di questa pagina.
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Esempio dei documenti elaborabili dal sito
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